T.A.R. Toscana, Sezione III, 16 ottobre 2014
Autore: bovicelli - Pubblicato il 3 novembre 2014
[A] Sul valore di giudicato della sentenza penale nel processo amministrativo. [B] Sull’impossibilità di considerare “mera opere interna” l’abbassamento di due solai del piano seminterrato e piano primo, con conseguente abbassamento del pavimento del locale sottotetto. [C] Sulla compiutezza e autonomia del criterio di calcolo della sanzione di cui all’art. 139, 2° comma, della legge reg. n. 1/2005 rispetto a quello previsto dalla legislazione nazionale. [D] Sulla discrezionalità relativa alla valutazione sul quantum della sanzione di cui all’art. 139, 2° comma, della legge reg. n. 1/2005. [E] Con riferimento alla commisurazione della sanzione pecuniaria, la rendita catastale non è un parametro vincolante per l’amministrazione comunale. [F] L’obbligazione pecuniaria conseguente all’irrogazione della sanzione è un’obbligazione di valuta e non già di valore. [G] Sul consolidamento dell’interesse privato alla conservazione dell’opera abusiva
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